Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Appalto di servizi

Appalto di servizi
QUESITO del 30/10/2006

chiarimento in merito ad una gara per la fornitura del servizio sostitutivo del pasto sotto soglia comunitaria (Euro 150.000,00 circa), che stiamo organizzando, utilizzando come modalità di scelta del contraente la procedura aperta. Sono tre i dubbi che mi riguardano: 1) si applica in sede di gara anche in questo caso l'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006? (quindi dobbiamo effettuare il sorteggio tra i partecipanti?; 2)si paga la tassa prevista per le gare oppure questa disposizione si applica solo nel caso di gare aventi ad oggetto lavori? 3) per effettuare il controllo dei requisiti in seguito al sorteggio di cui all'art. 48 D. Lgl. comma 1 cosa quali documenti devono essere chiesti nello specifico dalla stazione appaltante e se c'è qualcosa nello specifico a cuibisogna fare particolare attenzione.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui mezzi che effettuano il servizio di trasporto per le scuole dell'infanzia è prevista la presenza di un accompagnatore, che è necessario anche x altri servizi in caso di alunno certificato.Con il decr. 117/2017 il Codice del Terzo Settore le associazioni possono partecipare alle procedure di affidamento. Dovendo valutare di affidare il servizio in oggetto prego di rispondere ai seguenti quesiti: 1) Anche se il servizio non è tra quelli espressamente citati nell'allegato IX del codice, può essere considerato un 'servizio sociale' e quindi affidato con procedura di appalto riservato ai sensi dell'art 143 del D.Lgs. 50/2016? Se si, l'appalto può essere riservato alle sole associazioni di volontariato o deve essere aperto a tutto il Terzo Settore? Se invece si dovesse seguire la strada di appalto ai densi del D.lgs.50 come ci si comporta per la quantificazione della base di gara? Dettaglio meglio il quesito: Se si prende a base del calcolo il costo manodopera del contratto di lavoro di una determinata categoria, es cooperative sociali, e partecipa una associazione di volontariato, che ovviamente ha minori costi, verrebbe quasi certamente una offerta anomala, come si possono confrontare i due prezzi?

Tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 35, comma 18 del codice che estende ai servizi e alle forniture l'anticipazione del prezzo già prevista per i lavori (comma modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) siamo a richiedere i seguenti chiarimenti con particolare riferimento ai contratti di forniture di beni e servizi:

1. l'anticipazione viene considerata un diritto soggettivo. L'ente pubblico, pur essendo obbligato, può negarla per motivi legati alla tenuta finanziaria?
2. (in stretta relazione al punto 1) l'ente pubblico può concedere una % di anticipazione minore per motivi legati alla tenuta finanziaria?
3. l'anticipazione va calcolata sul valore stimato dell'appalto su base annuale?
4. gli appaltatori che hanno ceduto il credito non dovrebbero poter accedere all'anticipazione; è un'interpretazione corretta?
5. l'incremento dell'aliquota dell'anticipazione dal 20% al 30% è obbligatoria o è facoltativa?

L'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 indica che, le Stazioni Appaltanti, possano utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di elevato contenuto tecnologico o innovativo. Ciò premesso si chiede se per ciascuno dei seguenti servizi, tutti caratterizzati da un'elevata ripetitività ed assenza di particolari contenuti tecnologici o innovativi, le cui gare verrebbero impostate con le peculiarità indicate al parere n. 909, possa essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi del suddetto dettato normativo: 1 - servizio di pulizie, nel quale verrebbero puliti sempre i medesimi locali con le stesse modalità; 2 - servizio di terzo responsabile in cui verrebbero manutenzionate sempre le medesime caldaie con le identiche procedure; 3 - servizio di manutenzione dei presidi antincendio, nel quale verrebbero manutenzionati sempre i medesimi naspi ed estintori con le stesse modalità; 4 - servizio di manutenzione annuale delle cabine elettriche, in cui verrebbero manutenzionate sempre le medesime cabine con le identiche procedure.

L’ANAC, col Comunicato alle SOA n. 5 del 12/04/2001 affermava che “… le attività di bonifica da ordigni bellici non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni e quindi non assoggettabili al nuovo sistema di qualificazione regolato dal D.P.R. 34/2000, bensì sono da considerarsi più propriamente dei servizi”. Ad oggi tale comunicato, emesso oltre vent’anni fa, potrebbe risultare anacronistico rispetto alle evoluzioni normative derivanti dalla soppressione del DPR 34/2000 da parte del DPR 207/2010 e dall’introduzione del DPR 50/2016 e smi. A parere di questa Stazione Appaltante (SA), le gare relative alle opere di bonifica degli ordigni bellici, dovrebbero più logicamente essere inquadrate come lavori ed associate alla categoria SOA OG 12, la cui declaratoria indica “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale... comprende in via esemplificativa... la bonifica di materiali pericolosi... nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori... in termini d'informazione e sicurezza”. Tali complesse e rischiose attività, hanno di norma un costo ben superiore alla soglia di € 140.000 + IVA prevista per i servizi. L’inquadrarle come tali quindi, oltre a causare una carente tutela per la mancanza di SOA, imporrebbe all’SA il dover sistematicamente operare sopra soglia, con conseguenti enormi aggravi burocratici legati alle difficoltà delle procedure comunitarie, le cui tempistiche non risultano essere spesso compatibili con l’urgenza richiesta per l’affidamento contrattuale. Per quanto precede si chiede se, il vigente quadro normativo, possa permettere alle SA di inquadrare come lavori le attività di bonifica ordigni bellici, associandole alle attività previste dalla categoria SOA OG12. Ten. Col. Filippo STIVANI.